Modelli ricorsi avverso multe

MODELLO N. 1) - APPARECCHIO DI RILEVAZIONE "T-RED"

GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
RICORSO AVVERSO VERBALE DI VIOLAZIONE
AL CODICE DELLA STRADA
CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO
Sig. ............................, nato a …................., il …......................., residente in Firenze, via …..................., Codice Fiscale …............................, ,
contro
Comune di …....................., nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in …..................... (FI), via …................... n. ….................., convenuto,
avverso
il verbale di violazione al codice della strada n. …..................................................
eseguito da …............................................................ e notificato il …................................ (doc.to n. 1).
***********
Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe il Corpo di Polizia Municipale di Fiesole contesta di aver accertato una presunta infrazione ex art. 146, terzo comma, del Codice della Strada, compiuta dal veicolo …................ targa …..................... di cui risulta essere locatario il ricorrente Sig. ….........................................
In sostanza, il Sig. ….................................., alla guida della summenzioanta vettura, alle ore …................. del giorno …....................... avrebbe proseguito la marcia nonostante che il semaforo ubicato in Firenze all’incrocio tra Via Faentina e Via della Polveriera (Loc. Pian del Mugnone) vietasse la marcia stessa.
Inoltre, l’accertamento non e' stato contestato immediatamente al conducente della vettura Sig. …..............................., ma e' stato notificato soltanto in seguito all'odierno ricorrente, in quanto locatario del veicolo, con notifica a mezzo posta del relativo verbale; ciò, in quanto la presunta infrazione al Codice della Strada è stata rilevata tramite la documentazione fotografica allegata (doc.to n. 2) prodotta dall’apparecchiatura di rilevamento denominata “T-red” ubicata in Firenze all’altezza della menzionata intersezione tra Via Faentina e Via della Polveriera (Loc. Pian del Mugnone).
Ebbene, l'atto di accertamento de quo e' da ritenersi nullo o comunque annullabile per i seguenti motivi.
1) Anzitutto, deve brevemente descriversi l’apparecchiatura di rilevamento denominata “T-red” (omologazione n. 3458 del 15 Dicembre 2005); questa, infatti, è solitamente definita come “ibrido” o “semaforo radar”; ciò, in quanto tale apparecchiatura, posta in prossimità di un semaforo, rileva la velocità delle autovetture in avvicinamento tramite appositi sensori e, in funzione della velocità rilevata, modifica i tempi di funzionamento delle lanterne del semaforo; detto altrimenti, l’apparecchio in questione, in base alla velocità di percorrenza della macchina in arrivo, modifica volta volta i tempi che intercorrono tra il giallo ed il rosso.
Ebbene, con riferimento ad un tale tipo di apparecchiatura, il Ministero dei Trasporti, con la risposta n. 56296 del 12 Giugno 2007 ha testualmente affermato “Si conferma che il vigente Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (Dpr n.495/1992) non prevede che gli impianti semaforici vengano azionati da dispositivi misuratori della velocità dei veicoli in transito, e che questo Ufficio non ha mai rilasciato approvazioni per tale modalità di funzionamento. Per quanto concerne la tutela della sicurezza della circolazione, si rammenta che in data 08.06.2007 è stata emanata la Circolare ministeriale n. 3698, recante le Linee guida per la redazione dei piani urbani per la sicurezza stradale. L'installazione dei dispositivi in argomento non rientra tra gli interventi previsti dall'Appendice A1, paragrafato A1.1.2, della richiamata Circolare, che in materia di moderazione del traffico e di gestione della velocità riserva invece particolari interventi infrastrutturali ad aree caratterizzate da prevalenza del traffico pedonale e della sosta veicolare. Si rammenta infine che questo Ministero, a norma dell'art. 45 del Codice e dell'art. 192 del Regolamento, è l'unico ente competente in materia di approvazione di segnaletica, dispositivi, apparecchiature, mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico. A tale riguardo, dunque, non rileva che i dispositivi riportino la marcatura CE, in quanto trattandosi di dispositivi soggetti alle norme nazionali devono essere preventivamente approvati da questo Ufficio” (doc.to n. 2).
Non vi è quindi dubbio che la contestazione di cui alla multa impugnata – in quanto fondata sulle rilievazioni fotografiche prodotte da un apparecchio, appunto il “T-red” (omologazione n. 3458 del 15/12/2005), privo della specifica autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – sia nulla e/o comunque annullabile.
In questo medesimo senso, peraltro, si è già espresso l’Ill.mo Giudice di Pace di Firenze il quale, in un caso del tutto analogo al presente, ha accolto la domanda del cittadino ricorrente riconoscendo che la legge, attualmente, “non prevede che gli impianti semaforici vengano azionati da dispositivi misuratori della velocità dei veicoli in transito” (Sentenza Giudice di Pace di Firenze 10 Ottobre 2007 n. 5693)(doc.to n. 3).
2) Inoltre, e sotto un ulteriore aspetto, il decreto di omologazione del “T-red” n. 3458 del 15/12/2005 afferma che “l’apparecchiatura deve essere installata in modo fisso in posizione protetta non manomettibile o facilmente oscurabile”; nel caso di specie, però, risulta che l’apparecchio sia facilmente manomettibile in quanto il computer di registrazione dati sembra essere posizionato a terra in una cabinetta in vetroresina che non offre alcuna garanzia a che taluno la apra e manometta il computer stesso.
3) Nel medesimo decreto di omologazione, poi, è dato leggere che nella documentazione fotografica prodotta dall’apparecchio deve essere visibile “oltre alla panoramica dell’intersezione controllata, la lanterna semaforica che regola l’attraversamento” e che “il primo scatto fotografico inquadri e stampi anche la linea di arresto alla intersezione”; tale disposizione, evidentemente e per una tutela effettiva del cittadino, può e deve essere intesa esclusivamente nel senso che nella singola fotografia devono essere contemporaneamente visibili sia la targa dell’autovettura, sia la lanterna semaforica, sia la linea di arresto; nel caso di specie, invece, ciascuna singola fotografia rappresenta alternativamente o la targa del veicolo oppure la lanterna semaforica (e solo in distanza si vede un veicolo la cui targa non è riconoscibile), così non fornendo alcuna prova effettiva del fatto che l’autovettura guidata dal ricorrente Sig. …...................... stesse impegnando l’incrocio con il rosso.
4) Il decreto stesso prevede che le Amministrazioni che utilizzano l’impianto “T-red” “sono tenute a fare eseguire verifiche ed eventuali tarature dell’apparecchiatura, con cadenza almeno annuale, a supporto della corretta funzionalità dei dispositivi stessi. La documentazione corrispondente dovrà essere tenuta agli atti per almeno cinque anni.”; perciò il Comune convenuto dovrà dimostrare nel presente giudizio che alla data del …........................., giorno della presunta violazione, non era trascorso più di un anno dall’ultima verifica effettuata sull’apparecchio.
5) Infine, si deve rilevare che ai sensi dell’art. 201 del Codice della Strada la contestazione della violazione può non essere immediata, in assenza degli organi di polizia sul luogo dell’infrazione, soltanto quando l'accertamento avvenga “mediante rilievo con apposite apparecchiature debitamente omologate”; il sistema “T-red”, tuttavia, e come sopra già evidenziato, non può certamente dirsi “debitamente omologato” in quanto a causa delle sue modalità di funzionamento, e così come confermato dal Ministero dei Trasporti nel summenzionato parere n. 56296 del 12 Giugno 2007, non rietra tra quelli ammessi dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione. Nel caso di specie, dunque, non era consentita la contestastazione differita al Sig. …................................ della presunta infrazione dallo stesso compiuta.
Tutto cio' premesso, considerato e ritenuto che per i motivi sopra illustrati è palese la nullita' e/o l’annullabilita’ dell'accertamento impugnato, il ricorrente
chiede
all’Illustrissimo Signor Giudice di Pace di Firenze - previa emissione per i suesposti motivi di ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie - in via principale di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato e in subordine di voler ridurre le sanzioni al minimo edittale, in ogni caso con condanna del Comune di Firenze al rimborso di ogni e qualsiasi somma versata.
Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del DPR 115/2002, il valore della presente causa e' di Euro ………………(inserire l'importo del verbale contestato) e che, pertanto, il contributo unificato versato ammonta ad Euro 33,00 (per cause fino a 1100 euro) o ad Euro 77,00 (per cause di valore superiore fino a 5200 euro), oltre a Euro 8,00 per spese forfettizzate.
Firenze, …..............................
               Sig. …................................

 MODELLO N. 2) - OMESSA CONTESTAZIONE IMMEDIATA

GIUDICE DI PACE DI FIRENZE
RICORSO AVVERSO VERBALE DI VIOLAZIONE
AL CODICE DELLA STRADA
CON RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO


       Sig. ............................, nato a …................., il …......................., residente in Firenze, via …..................., Codice Fiscale   …............................, ,
contro
Comune di Firenze, nella persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Firenze, P.zza Signoria, convenuto,
avverso
il verbale di violazione al codice della strada n. ........................ del ...... ottobre ............... eseguito dal Corpo di Polizia Municipale del Comune di ........................ e notificato il ................................ (doc.to n. 1).
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Con l'atto di accertamento indicato in epigrafe il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Firenze contesta una presunta infrazione ex art. 173, commi 2 e 3 bis, del Codice della Strada, compiuta dal veicolo ............ targa ..................... di cui risulta essere proprietaria la Sig.ra .......................
In sostanza, la Sig.ra ......................., alla guida della summenzioanta vettura, alle ore 8,30 del giorno 1 Ottobre 2009, transitando per Firenze, Via Bolognese, avrebbe fatto uso “durante la marcia di apparecchio radiotelefonico non a viva voce né dotato di auricolare”.
Inoltre, l’accertamento non e' stato contestato immediatamente al conducente della vettura Sig.ra .............................., ed quindi stato notificato soltanto in seguito all'odierna ricorrente, per la seguente ragione “momentanea impossibilità causa altro intervento”.
Ebbene, l'atto di accertamento de quo e' da ritenersi nullo o comunque annullabile per i seguenti motivi.
1) L’art. 200 del Codice della Strada pone quale regola generale quella della contestazione immediata della violazione “La violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.”.
Il successivo, art. 201 prevede che nel caso in cui la violazione non possa essere immediatamente contestata il relativo verbale debba essere notificato, tra l’altro, con “la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.”.
Dunque, è possibile evitare la contestazione immediata nel solo ed esclusivo caso in cui questa sia “impossibile”.
Detta, impossibilità, inoltre deve intendersi in senso assoluto, ossia come impedimento effettivo che ha precluso all’agente di fermare il veicolo che stava commettendo l’infrazione e contestare al conducente l’infrazione medesima.
In questo senso, infatti, l’art. 384 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, in attuazione del menzionato art. 201 del Codice della Strada, da un lato, si riferisce ai “casi di materiale impossibilitàe, dall’altro, riporta (seppur a titolo meramente esemplificativo) un elenco di casi nei quali l’ordinamento ritiene che vi sia una impossibilità di contestazione immediata e che, a ben vedere, sono tutti caratterizzati da un concetto di impossibilità materiale ed oggettivo.
Da quanto detto, quindi, ne deriva che la contestazione differita è consentita nel solo ed unico caso in cui la contestazione immediata sia stata impossibile per ragioni materiali ed oggettive ossia per ragioni avulse da ogni e qualsiasi valutazione svolta da parte dell’accertatore.
Dunque, alla luce delle considerazioni svolte pare non via sia alcun dubbio che le motivazioni addotte nel verbale di accertamento opposto per giustificare la contestazione differita, ossia la “momentanea impossibilità causa altro intervento”, non possa giustificare detta contestazione differita.
Tale motivazione, infatti, è palese indice rivelatore del fatto che l’accertatore ha omesso di fermare il veicolo e di procedere alla contestazione immediata non per una impossibilità oggettiva e “materiale” (come definita dal citato art. 384 del Codice della Strada) bensì per la sua scelta volontaria, cosciente e discrezionale di proseguire nel diverso “intervento” che stava svolgendo.
Per le descritte ragioni, quindi, si ritiene che la contestazione differita non sia legittima e che, conseguentemente, l’avviso di accertamento opposto sia nullo e/o annullabile.
2) Inoltre, detta nullità e/o annullabilità deriva altresì dal fatto che nel verbale è genericamente affermato che la contestazione immeditata non è stata possibile “causa altro intervento” senza però specificare quale natura avesse detto altro intervento.
La motivazione addotta dal verbalizzate perciò è troppo generica.
Detta specificazione, in realtà, avrebbe dovuto essere espressa nel verbale: difatti, solo una indicazione precisa e puntuale, contenuta nel verbale, dell’attività che l’accertatore stava effettivamente svolgendo nel mentre ha rilevato la presunta infrazione commessa dalla Sig.ra ............................, avrebbe potuto consentire a quest’ultima di esercitare pienamente il suo diritto di sindacare compiutamente la valenza di tale impedimento a legittimare la contestazione differita.
Per quanto ora detto, quindi, si ritiene che la contestazione differita non sia legittima e che, conseguentemente, l’avviso di accertamento opposto sia nullo e/o annullabile
3) Tutto ciò, inoltre, a tacer del fatto che la circostanza per cui l’accertatore ha rilevato la presunta infrazione commessa dalla Sig.ra ......................... nel mentre lo stesso stava svolgendo un “altro intervento” attesa inequivocabilmente come la rilevazione dell’asserita violazione non sia attendibile.
Difatti, non può che essere lecito dubitare della precisione di una rilevazione operata da un agente accertatore nel mentre il medesimo stava facendo tutt’altro e, dunque, non era specificatamente dedito a rilevare le infrazioni al Codice della Strada.
In tal senso, peraltro, la ricorrente non può far a meno di rilevare in questa sede che la medesima non ricorda neppure di essere passata alle ore 8.30 del 1 Ottobre 2009 per via Bolognese.
Ad ogni modo, si ritiene che l’accertamento sia illegittimo in quanto l’agente accertatore non era legittimato, nel mentre svolgeva “altro intervento”, a rilevare ipotetiche infrazioni commesse dalla Sig.ra ................................... posto che il contemporaneo svolgimento di due attività rende indubitabilmente imprecisa ed inattendibile la rilevazione dell’asserita infrazione.
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Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto per i motivi sopra illustrati è palese la nullità e/o l’annullabilità dell'accertamento impugnato, e la ricorrente
chiede
all’Illustrissimo Signor Giudice di Pace di Firenze - previa emissione per i suesposti motivi di ordinanza di sospensione degli effetti del verbale di accertamento, sanzioni e pene accessorie - in via principale di voler annullare e comunque dichiarare inefficace l'atto di accertamento impugnato e in subordine di voler ridurre le sanzioni al minimo edittale, in ogni caso con condanna del Comune di Firenze al rimborso di ogni e qualsiasi somma versata.
Dichiaro che, ai sensi dell'art. 14, secondo comma, del DPR 115/2002, il valore della presente causa e' di Euro ………………(inserire l'importo del verbale contestato) e che, pertanto, il contributo unificato versato ammonta ad Euro 33,00 (per cause fino a 1100 euro) o ad Euro 77,00 (per cause di valore superiore fino a 5200 euro), oltre a Euro 8,00 per spese forfettizzate.
Firenze, …..............................
               Sig. …................................