30 settembre 2010

Manutenzione e revisione dell'autovelox

L'efficacia probatoria di qualsiasi strumento di rilevazione elettronica della velocità dei veicoli (autovelox, telelaser, ecc...) perdura sino a quando non risultino accertati, nel caso concreto, sulla base di circostanze dimostrate dal cittadino il difetto di costruzione, installazione o funzionalità dello strumento stesso, o situazioni comunque ostative al suo regolare funzionamento, senza che possa farsi leva, in senso contrario, su considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicarne l'efficacia (Cass. Civ., Sez. II, 08-06-2009, n. 13114).

Autovelox automatici e gestiti

Le postazioni automatiche sono sempre in funzione, giorno e notte, mentre invece quelle gestitite, che sono ben 17, entrano in funzione a rotazione solo in presenza dei vigili urbani che provvedono volta volta ad inserire il rilevatore di velocità nel 'sarcofago'.
Ecco un elenco delle postazioni automatiche: viale Lavagnini, viale Matteotti, viale Gramsci , viale XI Agosto,  viadotto dell’Indiano, via Marco Polo, via Senese e viale Etruria.
Per verificare l'esatta posizione di ciascun autovelox, e per aprire la mappa di Firenze con tutte le postazioni segnate direttamente dalla Prefettura, clicca qui.

27 settembre 2010

Raddoppiati i costi di notifica della multa ...sigh...

Chi riceve una multa a casa si deve rassegnare, le spese di notifica che deve pagare, infatti, ammontano a ben Euro 11,85. L'incremento di tali costi che il cittadino deve corrispondere al comune insieme alla sanzione  sono dovuti ad un sentenza della Corte di Cassazione che ha ritenuta illegittima la notifica ad opera da società private (come il TnT) costringendo il Comune ad avvalersi delle Poste con il conseguente aggravio di spesa (Clicca per approfondimenti).

Margine di tolleranza degli autovelox

Di seguito riporto la dichiarazione del Consigliere Emanuele Rosselli che mi pare da salutare con favore. Non sarebbe male, infatti, l'idea di impostare gli autovelox con un certo margine di tolleranza, di modo che, a fronte di un limite di velocità di 50 km/h la foto e la conseguente multa, scattino solo ove detto limite viene superato di un tot.

Se davvero si vuole mettere fine alle raffiche di multe – ha aggiunto Roselli – occorre innanzitutto verificare la tolleranza chilometrica degli autovelox: capire se è prevista e di quanto è. Pare strano che tutto ad un tratto gli automobilisti fiorentini siano diventati guidatori con il piede pesante. Questo boom di multe credo vada perciò imputato soprattutto allo sviluppo tecnologico delle postazioni fisse gestite dalla polizia municipale e alla scarsa tolleranza con cui sono state programmate.

Bilancio comunale e multe...

A prescindere dai vari orientamente politici - che poi di fatto in ambito comunale valgono meno che niente - riporto di seguito l'intervento del 20 Settembre dei consiglieri del gruppo PdL sul bilancio comunale. Mi pare utile per comprendere la rilevanza della questione "multe" nella nostra bella città.

"Dopo le grandi promesse da campagna elettorale, ecco che alla prima variazione di bilancio si scopre da dove il Sindaco Renzi prende i soldi ai fiorentini: dalle multe.
Prima del 30 settembre il consiglio comunale dovrà votare la variazione di bilancio, una delibera costruita di fatto sulle multe. La variazione è dovuta a minori entrate correnti, per un totale di 4.377.553,04 euro; maggiori entrate correnti, non previste, per un totale di € 9.934.053, e maggiori spese correnti per complessivi € 5.556.500. Scopriamo così che Renzi è come Domenici: nel 2007 Domenici aveva fatto 48milioni di euro, nel 2008 51milioni, nel 2009 47 milioni, ora scopriamo che nel 2010 Renzi ha messo in bilancio 49.306.200 euro. Se queste sono le facce nuove, per le tasche dei fiorentini erano di gran lunga meglio quelle vecchie."
(Clikka qui per leggere l'intero intervento).

Difetto di notifica del verbale di accertamento

Il difetto di notifica del verbale di accertamento della contravvenzione comporta l'estinzione dell'obbligo di pagare la multa, e ciò a causa del mancato rispetto del termine di legge di 150 giorni per la notificazione del verbale (Trib. Roma Sez. XII, 27-07-2010).

Decadenza e taratura degli autovelox

Per le contravvenzioni conseguenti alla violazione dei limiti di velocità previsti dall'art. 142 C.d.S. in relazione alle apparecchiature di controllo automatico (c.d. autovelox) non esiste alcuna normativa che commini la decadenza delle omologazioni rilasciate; ne consegue che, nel giudizio di opposizione avverso alla multa, non sussiste alcun ulteriore onere probatorio a carico dell'Amministrazione relativo alla perdurante funzionalità delle predette apparecchiature. Quanto alla taratura è stato altresì chiarito che le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni dei limiti di velocità stabiliti (c.d. autovelox), come previsto dall'art. 142 C.d.S., non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge istitutiva del sistema nazionale di taratura (Cass. civ. Sez. II, Sent., 02-08-2010, n. 18007).

Pagamento della multa

Il pagamento della multa in misura ridotta, ossia dell'importo indicato nella stessa contravvenzione e pari al minimo della sanzione comminata dalla legge, "implica necessariamente l'accettazione della sanzione" e, quindi, il riconoscimento da parte dell'autore della violazione della propria responsabilità e, conseguentemente, la rinuncia a ricorrere a Giudice di Pace (Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-08-2010, n. 18457).

25 settembre 2010

Nessun obbligo di taratura per i misuratori di velocità

Le apparecchiature elettroniche regolarmente omologate utilizzate per rilevare le violazioni non devono essere sottoposte ai controlli previsti dalla legge istitutiva del sistema nazionale di taratura. Tale sistema di controlli, infatti, attiene alla materia ed metrologica, diversa rispetto a quella della misurazione elettronica della velocità ed è competenza di autorità amministrative diverse, rispetto a quelle pertinenti al caso di specie (Cass. civ. Sez. II, Ord., 17-09-2010, n. 19792).

Contestazione differita dell'infrazione

E' legittima la mancata contestazione immediata dell'infrazione da parte dell'agente sono in presenza di "materiale impossibilità della contestazione" di cui all'art. 385 Reg. Esec. C.d.S.. La contestazione differita, quindi, è ammissibile solo ove sia stata stato "inutile ogni sforzo (è questo il concetto sotteso alla materiale impossibilità) dei verbalizzanti per l'immediata contestazione, il che rileva soprattutto in caso di accertamento di violazioni che, senza di essa, non sono concretamente confutabili dal trasgressore, il quale, raggiunto dal verbale a distanza di alcuni mesi dal fatto, sì trova sovente nell'impossibilità di fatto di ricostruire la situazione dei luoghi e rammentare la presenza di testimoni in grado di riferire sulle circostanze specifiche oggetto dell'addebito." (Cass. Civ., Sez. II, 13 Gennaio 2010, n. 445).

Multa elevata con apparecchiatura elettronica da agenti impegnati in altra contestazione

Nel caso di specie la giustificazione dell'omissione riportata nel verbale, e di cui si da atto in ricorso, era pienamente sufficiente allo scopo, come ritenuto dal giudice di pace. E' infatti ben possibile che agenti verbalizzanti impegnati nella contestazione di altra di altra contestazione riescano a individuare un veicolo attraverso l'apparecchiatura elettronica e ad annotare gli estremi della violazione, senza riuscire a intercettarlo tempestivamente per contestare al conducente l'infrazione nell'immediatezza del fatto (Cass. Civ., Sez. II, 13-05-2010, n. 11656).