In tema di sanzioni amministrative irrogate per violazione al codice della strada
proposta direttamente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria
avverso l'originario verbale di accertamento e contestazione
dell'infrazione, la legittimazione passiva va riconosciuta alle
singole amministrazioni, locali, per i corpi dalle stesse dipendenti, o
centrali, per i corpi statuali, cui appartengono i vari corpi
autorizzati alla contestazione, in particolare: per la polizia
municipale, il Comune in persona del sindaco; per i carabinieri, il
ministero della difesa, e, in alternativa, il ministero dell'interno, al
quale l'art. 11 C.d.S., attribuisce specifiche competenze in
materia di circolazione stradale ed ha il compito di coordinamento
dei servizi di vigilanza sulla circolazione stessa, in persona dei
rispettivi ministri; per la polizia della strada,
il medesimo ministero dell'interno (Cass. Civ., Sez. II, Ord., 28 Giugno 2011, n. 14323).
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